Massima
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario l'emissione di un decreto ingiuntivo, atteso che il procedimento monitorio si caratterizza per la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte secondo un modello non compatibile con la struttura del giudizio arbitrale, che è fondato sul pieno addittorio tra le parti.
Una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nonostante la pendenza di una clausola compromissoria, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l'ingiunto può eccepire la devoluzione della controversia ad arbitri; ove la clausola compromissoria sia valida, efficace e applicabile alla controversia dedotta in giudizio, il giudice dell'opposizione deve prendere atto della competenza arbitrale, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi ali arbitri.
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, in quanto diretta a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario, deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all'art. 808 c.p.c.; non è sufficiente la mera sottoscrizione complessiva del contratto ove manchi un'autonoma approvazione della clausola derogatoria, né può ritenersi validamente aovata per implicito la clausola arbitrale omessa dall'elenco delle clausole oggetto di specifica sottoscrizione, atteso che tale omissione assume valore significativo della mancanza di consapevole adesione alla deroga alla giurisdizione ordinaria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario l’emissione di un decreto ingiuntivo, atteso che il procedimento monitorio si caratterizza per la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte secondo un modello non compatibile con la struttura del giudizio arbitrale, che è fondato sul pieno addittorio tra le parti.
Una volta proposta opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nonostante la pendenza di una clausola compromissoria, si instaura un ordinario giudizio di cognizione nel quale l’ingiunto può eccepire la devoluzione della controversia ad arbitri; ove la clausola compromissoria sia valida, efficace e applicabile alla controversia dedotta in giudizio, il giudice dell’opposizione deve prendere atto della competenza arbitrale, revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi ali arbitri.
La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto, moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, in quanto diretta a sottrarre la controversia alla cognizione del giudice ordinario, deve essere specificamente approvata per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 808 c.p.c.; non è sufficiente la mera sottoscrizione complessiva del contratto ove manchi un’autonoma approvazione della clausola derogatoria, né può ritenersi validamente aovata per implicito la clausola arbitrale omessa dall’elenco delle clausole oggetto di specifica sottoscrizione, atteso che tale omissione assume valore significativo della mancanza di consapevole adesione alla deroga alla giurisdizione ordinaria.
Come citare
Tribunale di Foggia, 25 Giugno 2026, N. 1467, «Tribunale di Foggia, 25 giugno 2026, n. 1467», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-foggia-25-giugno-2026-n-1467/