sentenza
Tribunale di Catania, 25 giugno 2026, n. 3101
Tribunale di Catania
Massima
La clausola contrattuale che si limiti ad affermare la mera facoltà delle parti di ricorrere all'arbitrato per la risoluzione delle controversie, senza imporre un obbligo di devoluzione della lite agli arbitri né prevedere una rinuncia alla giurisdizione statale, non integra una cone d'arbitrato vincolante ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e non è idonea a fondare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola contrattuale che si limiti ad affermare la mera facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato per la risoluzione delle controversie, senza imporre un obbligo di devoluzione della lite agli arbitri né prevedere una rinuncia alla giurisdizione statale, non integra una cone d’arbitrato vincolante ai sensi dell’art. 808 c.p.c. e non è idonea a fondare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Come citare
Tribunale di Catania, 25 Giugno 2026, N. 3101, «Tribunale di Catania, 25 giugno 2026, n. 3101», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-25-giugno-2026-n-3101/