Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Catania, 25 giugno 2026, n. 3101

Tribunale di Catania

Massima

La clausola contrattuale che si limiti ad affermare la mera facoltà delle parti di ricorrere all'arbitrato per la risoluzione delle controversie, senza imporre un obbligo di devoluzione della lite agli arbitri né prevedere una rinuncia alla giurisdizione statale, non integra una cone d'arbitrato vincolante ai sensi dell'art. 808 c.p.c. e non è idonea a fondare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola contrattuale che si limiti ad affermare la mera facoltà delle parti di ricorrere all’arbitrato per la risoluzione delle controversie, senza imporre un obbligo di devoluzione della lite agli arbitri né prevedere una rinuncia alla giurisdizione statale, non integra una cone d’arbitrato vincolante ai sensi dell’art. 808 c.p.c. e non è idonea a fondare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Catania, 25 Giugno 2026, N. 3101, «Tribunale di Catania, 25 giugno 2026, n. 3101», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catania-25-giugno-2026-n-3101/

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