Tribunale di Bologna, 22 marzo 2026, n. 2533
Tribunale
di Bologna
Massima
La clausola compromissoria statutaria che non sia conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003, in quanto non prevede che la nomina degli arbitri sia affidata a un soggetto terzo estraneo alla società, è nulla.
Deve essere respinta la tesi del « doppio binario », secondo la quale la clausola compromissoria societaria invalida potrebbe essere convertita in una clausola compromissoria di diritto comune. La nullità sancita dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 è posta a presidio del principio di ordine pubblico dell’imparzialità dell’organo giudicante.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 22/03/2026, n. 2533, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-22-marzo-2026-n-2533-1789650234-2285/