Massima
La clausola compromissoria statutaria che non sia conforme all’art. 34 d.lgs. 5/2003, in quanto non prevede che la nomina degli arbitri sia affidata a un soggetto terzo estraneo alla società, è nulla.
Deve essere respinta la tesi del « doppio binario », secondo la quale la clausola compromissoria societaria invalida potrebbe essere convertita in una clausola compromissoria di diritto comune. La nullità sancita dall’art. 34 d.lgs. 5/2003 è posta a presidio del principio di ordine pubblico dell’imparzialità dell’organo giudicante.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 22 Marzo 2026, N. 2533, «Tribunale di Bologna, 22 marzo 2026, n. 2533», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-22-marzo-2026-n-2533-1789650234-2285/