Massima
Una volta formatosi in sede giudiziale l’accordo sull’eccezione di arbitrato – per effetto dell’accettazione da parte del convenuto dell’eccezione sollevata dall’opponente – le parti perdono il potere di modificare le rispettive posizioni sul punto, ivi compreso il potere di ritirare l’eccezione di incompetenza, in applicazione dei principi generali sulla formazione degli accordi e sulla natura vincolante degli atti recettizi.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 22 Marzo 2026, N. 2549, «Tribunale di Bologna, 22 marzo 2026, n. 2549», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-22-marzo-2026-n-2549-1789650234-6922/