Tribunale di Bologna, 22 marzo 2026, n. 2549
Tribunale
di Bologna
Massima
Una volta formatosi in sede giudiziale l’accordo sull’eccezione di arbitrato – per effetto dell’accettazione da parte del convenuto dell’eccezione sollevata dall’opponente – le parti perdono il potere di modificare le rispettive posizioni sul punto, ivi compreso il potere di ritirare l’eccezione di incompetenza, in applicazione dei principi generali sulla formazione degli accordi e sulla natura vincolante degli atti recettizi.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 22/03/2026, n. 2549, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-22-marzo-2026-n-2549-1789650234-6922/