Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Bari, 22 marzo 2026, n. 1983

Tribunale di Bari

Massima

L’esistenza di una clausola compromissoria non impedisce il ricorso al procedimento monitorio dinanzi al giudice ordinario. Il debitore può far valere l’eccezione di arbitrato nel giudizio di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti agli arbitri.
L’eccezione di arbitrato costituisce un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio. L’eccezione tardivamente sollevata è inammissibile.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bari, 22 Marzo 2026, N. 1983, «Tribunale di Bari, 22 marzo 2026, n. 1983», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-22-marzo-2026-n-1983-1789650234-2803/

Condividi questa decisione