Tribunale di Bari, 2 aprile 2026, n. 2074
Tribunale
di Bari
Massima
La nullità della clausola compromissoria, dichiarata con sentenza passata in giudicato, comporta l'inapplicabilità della convenzione di arbitrato ai sensi dell'art. 830, co. 3, cod. proc. civ. e, conseguentemente, la sussistenza della competenza del giudice ordinario a conoscere della controversia, non residuando in capo alle parti alcun vincolo giuridico derivante dalla clausola medesima.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bari, 02/04/2026, n. 2074, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bari-2-aprile-2026-n-2074/