Tribunale di Pescara, decr. 2 aprile 2026
Tribunale
di Pescara
Massima
Il procedimento speciale di liquidazione delle spese e degli onorari degli arbitri previsto dall'art. 814 cod. proc. civ. non è applicabile all'arbitrato irrituale, in quanto quest'ultimo è privo dell'attitudine a divenire sentenza a seguito del deposito del lodo e il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito ex mandato, per l'adempimento coattivo del quale è attivabile un ordinario giudizio di cognizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Pescara, 02/04/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-pescara-decr-2-aprile-2026/