Jurisprudence arbitrale

sentenza

Cour d’appel de Venise, 30 novembre 2015, n. 2722

Corte di Appello de Venezia

Principe juridique

In caso di lodo pronunciato all'esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la
normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che "l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge". [PER INCURIAM]

Notes méthodologiques

per incuriam

Texte et analyse

In caso di lodo pronunciato all’esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la
normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che « l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge ». [PER INCURIAM]

Comment citer

Corte di Appello de Venezia, 30 novembre 2015, N° 2722, «Cour d’appel de Venise, 30 novembre 2015, n. 2722», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-venise-30-novembre-2015-n-2722-fr-1752155722/

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