Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2026, n. 1007
Corte di Appello
di Venezia
Massima
La proposizione della domanda di arbitrato impedisce la decadenza dal termine previsto dall'art. 2287 cod. civ. per l'opposizione alla delibera di esclusione del socio, e la successiva estinzione del procedimento arbitrale non fa venir meno tale effetto impeditivo qualora tutte le domande e difese siano state integralmente riproposte nel giudizio ordinario.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 27/04/2026, n. 1007, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-27-aprile-2026-n-1007/