Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2026, n. 1007

Corte di Appello di Venezia

Massima

La proposizione della domanda di arbitrato impedisce la decadenza dal termine previsto dall'art. 2287 cod. civ. per l'opposizione alla delibera di esclusione del socio, e la successiva estinzione del procedimento arbitrale non fa venir meno tale effetto impeditivo qualora tutte le domande e difese siano state integralmente riproposte nel giudizio ordinario.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 27 Aprile 2026, N. 1007, «Corte di Appello di Venezia, 27 aprile 2026, n. 1007», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-venezia-27-aprile-2026-n-1007/

Condividi questa decisione