sentenza
N. 3513
Anno: 2026

Tribunale di Milano, 27 aprile 2026, n. 3513

⚖️ Tribunale di Milano
📅

Massima

La clausola compromissoria formulata in termini ampi e onnicomprensivi, volta a rimettere alla competenza arbitrale tutte le controversie derivanti dal contratto, e' conforme al principio di cui all'art. 808 quater cod. proc. civ., secondo il quale, nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullita' del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 27/04/2026, n. 3513, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-27-aprile-2026-n-3513/