Corte di Appello di Roma, 27 aprile 2026, n. 3496
Massima
Il giudizio di impugnazione per nullita' del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti nonche' per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., con conseguente applicazione della regola della specificita' della formulazione dei motivi.
L'art. 817, co. 2, cod. proc. civ. non preclude l'eccezione e la rilevazione d'ufficio della non arbitrabilita' della controversia, o perche' avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto pubblico stipulato in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012 e' colpita da inefficacia sopravvenuta ai sensi dell'art. 1, co. 19, della predetta legge, la quale tuttavia non esclude la possibilita' del ricorso all'arbitrato ove l'autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione intervenga successivamente, anche in forma implicita, attraverso comportamenti inequivoci idonei a far emergere la volonta' di attivare la clausola arbitrale.
In caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, ma in forza di convenzione d'arbitrato stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziali, cosi' disponendo l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ. nel testo previgente.
Nel giudizio di impugnazione del lodo la fase rescindente non consente al giudice di procedere ad accertamenti di fatto ne' al riesame del merito delle domande; il riesame di merito e' possibile soltanto nella fase rescissoria, a seguito dell'annullamento del lodo e nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri.
Note Metodologiche
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