Corte di Appello di Trento, 15 maggio 2026, n. 84
Massima
Il procedimento arbitrale e' improntato al principio di liberta' delle forme, sicche', ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all'arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova, purche' ne abbia dato avviso alle parti fin dal momento iniziale del procedimento, salvaguardando cosi' il loro diritto di difesa.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'art. 823, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., e' ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, si' da risolversi in una non-motivazione.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento; ne consegue che la disposizione di cui all'art. 2697 cod. civ. in materia di onere della prova non integra norma di ordine pubblico, e la sua violazione non determina la nullita' del lodo.
Note Metodologiche
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