Corte di Appello di Napoli, 26 maggio 2026, n. 4064
Massima
La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale si incentra sulla volontà delle parti, diretta nel primo caso a ottenere un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti della sentenza, e nel secondo ad affidare agli arbitri la soluzione della controversia attraverso il solo strumento negoziale, mediante composizione amichevole o negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo non rileva la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri. Per stabilire se l'arbitrato sia rituale o irrituale la clausola compromissoria va interpretata secondo i normali canoni ermeneutici, avendo riguardo al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto. Non assumono valore sintomatico dell'irritualità dell'arbitrato né la definizione degli arbitri quali amichevoli compositori né la previsione dell'insindacabilità o dell'inappellabilità del giudizio, aspetti compatibili con l'arbitrato rituale. L'espressa qualificazione dell'arbitrato come irrituale, unitamente alla previsione della decisione secondo equità e senza formalità di procedura, denota in modo inequivoco l'intento delle parti di affidare agli arbitri la soluzione della controversia mediante il solo strumento negoziale. L'impugnazione per nullità dinanzi alla corte d'appello è proponibile soltanto con riferimento agli arbitrati rituali; in caso di arbitrato irrituale, ancorché il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo, tale impugnazione è inammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola azione per i vizi del negozio, da proporre nell'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Il lodo irrituale non può acquistare efficacia esecutiva, essendo l'attuazione dei diritti che ne discendono rimessa esclusivamente al comportamento delle parti. Il lodo irrituale che definisca in via transattiva le ragioni di credito nascenti da un pregresso rapporto non implica di per sé la sottrazione del diritto alla prescrizione breve propria del rapporto dedotto, occorrendo a tal fine una novazione che sostituisca il titolo del diritto. Il termine di prescrizione del diritto accertato dagli arbitri decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo, momento dal quale esso ha efficacia vincolante tra le parti.
Note Metodologiche
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