Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2026, n. 1660
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo dà luogo a un giudizio a critica limitata, circoscritto ai vizi tassativamente previsti, e non consente al giudice dell'impugnazione il riesame nel merito della decisione arbitrale. Non sussiste il vizio di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo quando l'iter logico seguito dagli arbitri risulti coerente, comprensibile e diffusamente argomentato, con puntuale indicazione delle clausole contrattuali da cui sono state desunte le conclusioni. La violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti le questioni ritenute decisive, scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale senza provocare il contraddittorio, può configurare causa di nullità del lodo soltanto rispetto alle questioni di fatto o miste, e non rispetto alle questioni di diritto. Non è configurabile nullità del lodo per violazione del contraddittorio quando, restando inalterato il quadro fattuale di riferimento, il collegio arbitrale si sia limitato a sussumere il denunciato inadempimento sotto una fattispecie legale piuttosto che sotto un'altra, procedendo alla qualificazione giuridica della domanda e all'individuazione della disposizione applicabile.
Note Metodologiche
standard