sentenza
N. 1589
Anno: 2026

Corte d’appello di Roma, 25 febbraio 2026, n. 1589

⚖️ Corte di Appello
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Massima

L'opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., è ammissibile esclusivamente ove l'opponente faccia valere un interesse originario alla controversia arbitrale, in quanto avrebbe dovuto essere parte necessaria del procedimento, e non ove gli effetti del lodo arrechino un pregiudizio meramente indiretto o riflesso, rispetto al quale l'interessato può far valere le proprie ragioni incidentalmente nei giudizi successivi.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 25/02/2026, n. 1589, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-25-febbraio-2026-n-1589-1776431401-2284/