Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Roma, 25 febbraio 2026, n. 1589

Corte di Appello

Massima

L'opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., è ammissibile esclusivamente ove l'opponente faccia valere un interesse originario alla controversia arbitrale, in quanto avrebbe dovuto essere parte necessaria del procedimento, e non ove gli effetti del lodo arrechino un pregiudizio meramente indiretto o riflesso, rispetto al quale l'interessato può far valere le proprie ragioni incidentalmente nei giudizi successivi.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 25 Febbraio 2026, N. 1589, «Corte d’appello di Roma, 25 febbraio 2026, n. 1589», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-25-febbraio-2026-n-1589-1776431401-2284/

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