Corte d’appello di Roma, 25 febbraio 2026, n. 1589
Corte di Appello
Massima
L'opposizione di terzo avverso il lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ., è ammissibile esclusivamente ove l'opponente faccia valere un interesse originario alla controversia arbitrale, in quanto avrebbe dovuto essere parte necessaria del procedimento, e non ove gli effetti del lodo arrechino un pregiudizio meramente indiretto o riflesso, rispetto al quale l'interessato può far valere le proprie ragioni incidentalmente nei giudizi successivi.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 25/02/2026, n. 1589, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-roma-25-febbraio-2026-n-1589-1776431401-2284/