Tribunale di Napoli, 25 febbraio 2026, n. 3188
Tribunale
di Napoli
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società che non attribuisca il potere di nomina della totalità degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, conformemente a quanto previsto dall'art. 838-bis cod. proc. civ., è affetta da nullità, atteso che il requisito di eteronomia nella designazione dell'organo giudicante è volto a garantire l'imparzialità e l'indipendenza ed ha carattere inderogabile, trovando applicazione indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Napoli, 25/02/2026, n. 3188, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-napoli-25-febbraio-2026-n-3188-1776431408-8788/