Jurisprudence arbitrale

ordinanza

Cour de cassation, 19 septembre 2016, n. 18303

Cassazione — I Civ.

Principe juridique

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. 40/2006, l’articolo 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. cit., si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso articolo 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.

Comment citer

Cassazione — I Civ., 19 septembre 2016, N° 18303, «Cour de cassation, 19 septembre 2016, n. 18303», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-19-septembre-2016-n-18303-fr-1752187480/

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