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Una società di persone presenta nel proprio statuto, modificato nel 2006, una clausola compromissoria che devolve ad arbitri tutte le controversie sociali secondo il regolamento di una camera arbitrale. Uno dei soci richiede al Tribunale ordinario, in via cautelare ex art. 700 c.p.c., la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità gestorie. Il convenuto eccepisce l’incompetenza del giudice statale in favore degli arbitri. A quale giudice spetta la competenza in sede cautelare quando la clausola compromissoria è anteriore alla riforma del 2022 ma rinvia a un regolamento arbitrale che disciplina i poteri cautelari degli arbitri?
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 6 maggio 2025 (disponibile qui), ha affrontato questa delicata questione procedurale che si colloca nel nuovo scenario normativo post d.lgs. 149/2022.
La pronuncia ha risolto la questione affermando la competenza statuale, ma la motivazione adottata evidenzia profili interpretativi che meritano particolare attenzione per le implicazioni sistematiche sulla ripartizione di competenza tra giudice e arbitro in sede cautelare.
Come noto, il nostro ordinamento, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022 all’art. 818 cod. proc. civ., consente alle parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari.
Tale innovazione ha modificato il precedente assetto che riservava al giudice statuale (salvo residuali eccezion) la competenza per i provvedimenti cautelari, anche in presenza di convenzione arbitrale.
La riforma ha dunque introdotto un nuovo sistema di ripartizione della competenza, subordinato tuttavia a una specifica manifestazione di volontà delle parti, che può avvenire sia attraverso clausole espresse sia mediante il rinvio a regolamenti arbitrali che prevedano tale potere.
Il Tribunale veneziano ha affrontato la questione attraverso una duplice argomentazione che merita particolare attenzione.
In primo luogo, il giudice ha chiarito che “la facoltà di adottare provvedimenti cautelari è dunque subordinata ad una specifica manifestazione di volontà in tal senso, donde la norma non può che essere applicata agli statuti adottati o modificati in data successiva alla sua entrata in vigore“.
Tuttavia, l’elemento decisivo della pronuncia risiede nella seconda argomentazione: “è lo stesso art. 22 bis del Regolamento Arbitrale attualmente vigente, in vigore dal 15.06.2023, a stabilire che gli arbitri potranno pronunciare procedimenti cautelari urgenti e provvisori, solo ove la convenzione arbitrale sia stata conclusa dopo l’entrata in vigore del Regolamento stesso“.
La particolarità del caso risiede nel fatto che il regolamento arbitrale richiamato dalla clausola compromissoria conteneva una specifica disposizione temporale che limitava l’applicazione dei poteri cautelari alle sole convenzioni successive alla sua entrata in vigore.
Questa circostanza è risultata determinante per la decisione, poiché ha consentito al Tribunale di risolvere la questione senza affrontare il più complesso problema interpretativo dell’applicazione dell’art. 818 c.p.c. alle clausole compromissorie anteriori alla riforma del 2022.
La motivazione adottata dal Tribunale lascia tuttavia irrisolta una questione sistematica di particolare rilevanza: quale sarebbe stata la soluzione in presenza di un regolamento arbitrale che non contenesse la specifica limitazione temporale applicata nel caso di specie?
In altre parole, la pronuncia non chiarisce se l’art. 818 cod. proc. civ. possa trovare applicazione per le clausole compromissorie ante riforma quando queste rinviino a regolamenti arbitrali che, pur disciplinando i poteri cautelari degli arbitri, non contengano specifiche limitazioni temporali alla loro applicazione.
La lacuna interpretativa evidenziata dalla lettura dell’ordinanza apre la strada a due diversi orientamenti: un orientamento restrittivo, secondo il quale il novellato art. 818 cod. proc. civ. si applica esclusivamente alle convenzioni arbitrali successive alla sua entrata in vigore, indipendentemente dal contenuto del regolamento richiamato (e in questa prospettiva, la data di stipulazione della convenzione arbitrale costituirebbe l’elemento decisivo per determinare la competenza); e un orientamento estensivo, secondo il quale l’art. 818 cod. proc. civ. potrebbe trovare applicazione anche per le convenzioni ante riforma quando queste rinviino a regolamenti arbitrali che disciplinino i poteri cautelari degli arbitri senza limitazioni temporali (e dunque il rinvio al regolamento costituirebbe una manifestazione di volontà sufficiente per l’attribuzione della competenza cautelare).