L’attribuzione del potere di nomina degli arbitri al Presidente di una associazione, di cui sia componente una delle parti contrattuali, non comporta la nullità del patto compromissorio: la riconducibilità del meccanismo di nomina alla volontà di entrambi i contraenti, che hanno concordemente provveduto all’individuazione dell’organo cui è attribuito il predetto potere, esclude infatti la possibilità di ravvisarvi un’alterazione della posizione di parità dei contendenti in riferimento alla designazione degli arbitri, il cui eventuale difetto d’imparzialità potrà essere fatto valere, ove concretamente prospettabile nei confronti dei soggetti prescelti, soltanto mediante la proposizione dell’istanza di ricusazione.