ordinanza
N. 9285
Anno: 2016

Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9285

⚖️ Cassazione
📅

Massima

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 09/05/2016, n. 9285, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-9-maggio-2016-n-9285-1752148113/