Cass., SS.UU., 9 maggio 2016, n. 9285
Cassazione
Massima
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/05/2016, n. 9285, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-ssuu-9-maggio-2016-n-9285-1752148113/