Tribunale di Torino, 5 marzo 2021, n. 1174
Massima
Nell'arbitrato irrituale il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti, con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti che ha dato origine al mandato degli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.
Note Metodologiche
standard