Tribunale di Bologna, 9 maggio 2016, n. 1159
Tribunale
di Bologna
Massima
La clausola compromissoria va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi ad oggetto l’esecuzione del contratto medesimo, mentre debbono essere escluse le controversie relative a responsabilità di natura aquiliana, le quali trovano nel contratto soltanto una mera occasione o presupposto storico, ma in tutta evidenza non dipendono dal contratto stesso.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bologna, 09/05/2016, n. 1159, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-9-maggio-2016-n-1159-1752148079/