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Firmare due volte per arbitrare all’estero? La “doppia approvazione” della clausola compromissoria internazionale tra Convenzione di New York, riforme processuali e giurisprudenza recente

Con due pronunce pressoché coeve, rese a distanza di soli due giorni l’una dall’altra, la Corte d’appello di Roma (testo integrale disponibile qui) e la Corte d’appello di Firenze (testo integrale disponibile qui) hanno avuto modo di affrontare la questione della necessità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato internazionale ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ., giungendo a conclusioni convergenti.

La prima pronuncia è quella della Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 13 gennaio 2026 ha respinto l’opposizione proposta avverso il decreto presidenziale con il quale era stata dichiarata l’efficacia esecutiva in Italia di un lodo arbitrale straniero. L’opponente aveva indicato una pluralità di motivi a suo dire ostativi al riconoscimento: vizi della procura alle liti della resistente, illegittimità dell’immediata efficacia esecutiva concessa con il decreto, pregiudizio del diritto di difesa e del giusto processo nel procedimento arbitrale, nonché violazione dell’ordine pubblico e di norme imperative. La Corte ha rigettato ciascuno di tali motivi, confermando il decreto opposto e condannando l’opponente al rimborso delle spese di lite.

La seconda pronuncia è quella della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 15 gennaio 2026. A differenza del caso romano, qui non si discute del riconoscimento di un lodo già emesso, bensì della validità di una clausola compromissoria per arbitrato estero. La parte appellante aveva censurato la sentenza di primo grado per non aver rilevato la vessatorietà della clausola compromissoria, sostenendo che il contratto fosse stato predisposto esclusivamente dalla controparte, senza possibilità per la società appellante di intervenire e di modificarne il contenuto, e che la fattispecie fosse assimilabile a quella del contratto a distanza tra un contraente forte e un consumatore. La clausola compromissoria avrebbe pertanto necessitato, secondo l’appellante, di una doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.

La questione comune alle due pronunce è quella relativa alla necessità o meno della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato estero ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ.

È noto che la norma codicistica dispone che non hanno effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni generali di contratto che stabiliscono, tra l’altro, clausole compromissorie. La ratio, seppur discutibile, è quella di garantire al contraente debole un’effettiva consapevolezza dell’adesione a una deroga alla giurisdizione ordinaria.

Entrambe le Corti territoriali si sono confrontate con l’eccezione di invalidità della clausola compromissoria per difetto della doppia sottoscrizione, e in entrambi i casi l’eccezione è stata respinta. Il percorso argomentativo seguito, tuttavia, non è stato identico.

Le due pronunce si collocano, come si è anticipato, in contesti processuali diversi: la Corte d’appello di Roma si è pronunciata nel procedimento di exequatur di un lodo straniero ex artt. 839-840 cod. proc. civ.; la Corte d’appello di Firenze ha invece deciso nell’ambito di un ordinario giudizio d’appello, ove la validità della clausola compromissoria veniva in rilievo come questione pregiudiziale rispetto alla giurisdizione. Tale diversità di contesto, peraltro, assume un rilievo più formale che sostanziale: trattandosi in entrambi i casi di una questione di puro diritto (l’applicabilità o meno dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. alla clausola compromissoria internazionale) l’ampiezza del sindacato riservato al giudice non incide sulla soluzione.

La Corte d’appello di Roma, nel respingere le doglianze dell’opponente, si è inserita nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo il quale, in materia di arbitrato internazionale, il requisito della forma scritta è soddisfatto dall’inserimento della clausola medesima in un accordo sottoscritto dalle parti, senza che sia necessaria la specifica approvazione prevista dall’art. 1341, co. 2, cod. civ.

Come autorevolmente dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’accertamento della validità ed efficacia della clausola compromissoria che deroga la giurisdizione in favore di arbitri stranieri, occorre anzitutto stabilire quali siano le norme che il giudice debba applicare per tale esame, ovvero se la validità vada scrutinata secondo la legge italiana oppure secondo la legge di un altro Stato. La conseguenza sistematica è duplice. In primo luogo, ove il contratto sia regolato da una legge straniera (individuata in base alle norme di diritto internazionale privato o per effetto della stessa scelta delle parti) l’art. 1341, co. 2, cod. civ. è semplicemente inapplicabile, trattandosi di una norma di diritto interno italiano priva di portata universale. In secondo luogo, anche qualora si dovesse ritenere applicabile la legge italiana, la Cassazione ha ribadito che la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ. non è comunque richiesta per le clausole compromissorie per arbitrato estero.

La Corte d’appello di Roma ha peraltro chiarito che il requisito della forma scritta della deroga alla giurisdizione deve essere interpretato, alla luce dell’art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968, dell’art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nel senso di attribuire rilevanza, quale idoneo equipollente della prova scritta della convenzione di deroga sottoscritta da entrambe le parti, anche al comportamento concludente delle medesime, ove risulti operante un uso nel settore del commercio internazionale in cui operano i contraenti.

La Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame attraverso un percorso argomentativo articolato e per certi versi complementare a quello della Corte capitolina.

In particolare, la Corte fiorentina ha affermato che, anche a voler ritenere applicabile la legge nazionale, la specifica approvazione per iscritto non era comunque necessaria, essendo sufficiente il rispetto della forma scritta. 

La pronuncia fiorentina offre un contributo di rilevante interessante nella misura in cui affronta e respinge il tentativo dell’appellante di qualificare il rapporto come assimilabile a un contratto a distanza tra un contraente forte e un consumatore, spostando il terreno di discussione dall’arbitrato internazionale tout court al tema della tutela della parte debole. Il rigetto di tale qualificazione conferma che la natura B2B del rapporto e l’inserimento della clausola in un contratto negoziato tra imprese commerciali escludono l’operatività delle tutele formalistiche dell’art. 1341 cod. civ.

Le due sentenze di gennaio 2026 non rappresentano un unicum nel panorama giurisprudenziale recente. Un precedente di particolare rilievo conferma e arricchisce il quadro.

Si tratta di una sentenza della Corte d’appello di Milano, resa nell’agosto 2022 nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale emesso dalla Camera Arbitrale di Milano in una controversia tra un’imprenditrice agricola italiana e una multinazionale americana titolare di un brevetto su una varietà vegetale. L’impugnante aveva lamentato la nullità della clausola compromissoria in quanto contenuta in un contratto asseritamente stipulato per adesione e redatto unilateralmente dalla controparte, privo della specifica approvazione per iscritto imposta dagli artt. 1341, co. 2, e 1342 cod. civ.

La Corte d’appello di Milano ha respinto la censura sulla base di un duplice ragionamento. In primo luogo, ha escluso che il contratto in questione potesse qualificarsi quale contratto per adesione, poiché conteneva elementi specificamente riferiti alla controparte e risultava essere stato oggetto di trattativa tra le parti, come dimostrato da uno scambio di e-mail e dalle richieste di modifica avanzate dalla stessa impugnante. In secondo luogo, e con un argomento di più ampia portata, la Corte ha affermato che, “quand’anche si volesse ricondurre la clausola compromissoria in questione nel novero delle condizioni generali di contratto, l’art. 1341 co. 2 c.c. non sarebbe comunque applicabile perché, trattandosi di lodo internazionale, la citata norma sarebbe derogata in favore dell’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di New York che, ai fini della validità della clausola compromissoria, non richiede la specifica approvazione, ma la semplice forma scritta“.

Le pronunce esaminate non possono essere adeguatamente comprese senza considerare l’evoluzione normativa che ha profondamente inciso sulla disciplina della forma della clausola compromissoria in materia di arbitrato internazionale. Due riforme, in particolare, hanno segnato tappe decisive: la legge n. 25/1994 e il d.lgs. n. 40/2006.

La legge n. 25/1994 introdusse nel codice di procedura civile il Capo VI del Titolo VIII, dedicato all’arbitrato internazionale, definito dall’art. 832 cod. proc. civ. come quello in cui almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero. L’introduzione di una disciplina specifica per l’arbitrato internazionale consentì di recepire a livello di diritto interno lo standard della Convenzione di New York del 1958, che all’art. II richiede esclusivamente la forma scritta della convenzione di arbitrato, senza pretendere requisiti ulteriori quali la doppia sottoscrizione. In vigenza di tale disciplina, come ricorda la Corte d’appello di Milano, la giurisprudenza di legittimità era granitica nel ritenere che, ai sensi della Convenzione di New York, il requisito della forma scritta fosse soddisfatto con riferimento ad una clausola di arbitrato estero laddove la clausola compromissoria comparisse in un accordo sottoscritto dalle parti, senza necessità di una specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ.

Il quadro normativo ha subito una trasformazione significativa con il d.lgs. n. 40/2006, che ha formalmente abrogato il Capo VI del Titolo VIII del codice di procedura civile, sopprimendo la figura dell’arbitrato internazionale come autonoma categoria processuale. Tale abrogazione ha posto un interrogativo cruciale: venuta meno la disciplina speciale, il regime più liberale in tema di forma della clausola compromissoria è anch’esso venuto meno, con conseguente riespansione dell’ambito di applicazione dell’art. 1341, co. 2, cod. civ.?

La risposta della giurisprudenza è stata sinora negativa. Come ha efficacemente argomentato la Corte d’appello di Milano nella sentenza del 2022, l’abrogazione del Capo VI non preclude che il regime maggiormente liberale previsto dall’abrogato Capo del Codice di procedura civile possa dirsi tutt’oggi ancora applicabile a quei lodi che presentino profili di internazionalità. Ciò sulla base di una duplice argomentazione. In primo luogo, in un’ottica di armonizzazione, l’art. 2 della Convenzione di New York non può che considerarsi la norma di riferimento per i Paesi firmatari: essa, infatti, detta uno standard uniforme, con la conseguenza che gli Stati aderenti non possono imporre requisiti di forma più rigorosi di quelli della semplice forma scritta, come appunto il requisito della specifica approvazione. In secondo luogo, e con un argomento di ordine teleologico, l’obiettivo della riforma del 2006 era, nell’ottica di favorire la fluidità delle relazioni commerciali internazionali, quello di estendere a tutte le procedure arbitrali gran parte delle disposizioni del regime maggiormente liberale applicato al lodo internazionale dalla legge del 1994.

Il rilievo è di grande importanza sistematica. La riforma del 2006 non ha inteso ripristinare l’applicabilità dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. all’arbitrato con profili di internazionalità, bensì, al contrario, ha operato nel senso di una tendenziale estensione del regime più liberale a tutte le procedure arbitrali. 

La Corte d’appello di Milano ha altresì respinto l’obiezione secondo cui la Convenzione di New York sarebbe applicabile solo all’arbitrato estero e non a quello internazionale. Pur riconoscendo che l’art. 1 della Convenzione, facendo riferimento al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione di tali sentenze sono richieste, sembrerebbe alludere ai lodi c.d. esteri, ha affermato che un ragionamento a fortiori non può che condurre a ritenere applicabile la Convenzione anche ai lodi internazionali, poiché se la Convenzione si applica espressamente ai lodi esteri a maggior ragione essa deve ritenersi applicabile anche ai lodi c.d. internazionali che, a differenza di quelli esteri, presentano notevoli addentellati nell’ordinamento nazionale, sostanziandosi l’internazionalità in un mero profilo soggettivo.

Le pronunce esaminate, pur confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, offrono al professionista che opera nel commercio internazionale un’occasione di riflessione che va ben oltre il dato strettamente processuale.

Le vicende decise dalla Corte d’appello di Roma e dalla Corte d’appello di Firenze mostrano un pattern ricorrente: un’impresa italiana sottoscrive un contratto internazionale contenente una clausola compromissoria in favore di un’istituzione arbitrale estera, senza prestare adeguata attenzione alle implicazioni di tale scelta; successivamente, quando la controversia insorge e l’arbitrato si rivela sfavorevole o semplicemente scomodo, tenta di ottenere dal giudice italiano la declaratoria di invalidità della clausola invocando un vizio di forma che, nell’ambito internazionale, è del tutto irrilevante.

Questa dinamica evidenzia un problema di drafting e, ancor prima, di cultura contrattuale. La clausola compromissoria non è un elemento accessorio o una mera formalità da relegare tra le disposizioni finali del contratto: è la scelta del giudice della controversia, con tutto ciò che ne consegue in termini di lingua del procedimento, legge applicabile, sede dell’arbitrato, costi, tempi e modalità di esecuzione del lodo. La sua negoziazione richiede una valutazione attenta e informata, che tenga conto non solo delle preferenze della controparte, ma anche della propria capacità di sostenere un procedimento arbitrale in una determinata giurisdizione, della reputazione e dell’efficienza dell’istituzione arbitrale prescelta, e delle concrete possibilità di esecuzione del lodo nei Paesi in cui la controparte detiene i propri beni.

La lezione che si trae dalla giurisprudenza esaminata è, in definitiva, che la migliore tutela della parte che entra in una relazione commerciale internazionale non risiede nel formalismo della doppia sottoscrizione, ormai superato dal diritto vivente, bensì nella piena comprensione, al momento della stipulazione, delle conseguenze della clausola compromissoria che si sta accettando. È compito del professionista legale che assiste l’impresa nella fase precontrattuale illustrare con chiarezza tali conseguenze e negoziare una clausola che rifletta un equilibrio effettivo tra le parti, anziché affidarsi all’illusione di poter successivamente rimettere in discussione, invocando vizi formali, una scelta consapevolmente compiuta.

Roberto Oliva

Roberto è partner del Dipartimento Dispute Resolution di Pavia e Ansaldo, primario studio legale italiano indipendente, che opera in Italia e all'estero da oltre 60 anni.

È iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed è ammesso a patrocinare davanti ai Tribunali italiani di primo grado.

Roberto assiste clienti italiani e stranieri in controversie complesse davanti a tribunali dello Stato italiano e a tribunali arbitrali con sede in Italia e all'estero. Inoltre, viene abitualmente nominato arbitro dalle parti, dalle istituzioni arbitrali o dalle autorità di nomina.

Roberto è membro dell'International Bar Association (IBA), dell'Associazione Italiana dell'Arbitrato (AIA), di ArbIT - Forum Italiano per l'Arbitrato e l'ADR e del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

È inoltre Honorary Secretary del CIArb European Branch Committee, co-chair di ArbIT e General Editor della rivista Arbitrato in Italia.