Principe juridique
L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.
Comment citer
Tribunale de Perugia, 6 mars 2025, N° 289, «Tribunal de Perugia, 6 mars 2025, n. 289», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-perugia-6-mars-2025-n-289-fr-1752207405/