sentenza
Cour d’appel de Turin, 6 mars 2025, n. 211
Corte di Appello de Torino
Principe juridique
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Comment citer
Corte di Appello de Torino, 6 mars 2025, N° 211, «Cour d’appel de Turin, 6 mars 2025, n. 211», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-turin-6-mars-2025-n-211-fr-1752213717/