Jurisprudence arbitrale

sentenza

Cour d’appel de Turin, 6 mars 2025, n. 211

Corte di Appello de Torino

Principe juridique

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

L’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come risultate dalla riforma dell’arbitrato introdotta con d.lgs. 40/2006, ha disposto che l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito è ammessa solo quando espressamente disposta dalle parti con convezione successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

Comment citer

Corte di Appello de Torino, 6 mars 2025, N° 211, «Cour d’appel de Turin, 6 mars 2025, n. 211», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-turin-6-mars-2025-n-211-fr-1752213717/

Partager cette décision