Tribunale di Vicenza, ord. 28 ottobre 2025
Tribunale
di Vicenza
Massima
La presenza di una clausola compromissoria che deferisce ad arbitri la competenza a decidere la controversia nel merito determina l'incompatibilità con il procedimento di accertamento tecnico preventivo finalizzato alla conciliazione ex art. 696-bis cod. proc. civ., atteso che tale strumento processuale ad impulso unilaterale si pone in contrasto con la scelta delle parti di rimettere agli arbitri l'istruzione e l'eventuale conciliazione della lite, salvo il caso di concordia di tutte le parti nell'esperimento della procedura giudiziale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vicenza, 28/10/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-ord-28-ottobre-2025-1769079691-5641/