sentenza
Tribunale di Vicenza, 30 settembre 2025, n. 1369
Tribunale di Vicenza
Massima
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a lodo straniero munito di decreto di riconoscimento, l'opponente non può dedurre questioni relative ai vizi del lodo o alla correttezza dell'exequatur, potendo contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata solo per vizi che determinino l'inesistenza giuridica del titolo o per fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo.
Il riconoscimento e l'esecuzione di un lodo straniero sono rifiutati ai sensi dell'art. 840 co. 3 n. 5 cod. proc. civ. solo se il lodo è stato annullato o sospeso da autorità competente dello Stato nel quale o secondo la legge del quale è stato reso, non essendo sufficiente la mera proposizione del ricorso per annullamento privo di effetto sospensivo secondo la legge straniera applicabile.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vicenza, 30 Settembre 2025, N. 1369, «Tribunale di Vicenza, 30 settembre 2025, n. 1369», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-30-settembre-2025-n-1369-1768826386-8860/