sentenza
Tribunale di Vibo Valentia, 25 agosto 2026, n. 636
Tribunale di Vibo Valentia
Massima
L'arbitrato ha natura irrituale quando, avuto riguardo allo specifico e chiaro impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante del lodo al pari del negozio da esse concluso, la decisione è espressione della loro personale volontà, con funzione assimilabile alla composizione amichevole, conciliativo-transattiva della lite o al negozio di accertamento.
A seguito dell'introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ., l'arbitrato qualificato come irrituale resta assoggettato alla disciplina dell'arbitrato rituale, salva l'ipotesi di esplicito accordo scritto delle parti per la definizione della controversia mediante determinazione contrattuale.
La convenzione con la quale le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato ad un collegio di tecnici di decidere se e in quale misura siano dovute le prestazioni contrattuali, integra, se espressa per iscritto, una valida convenzione di arbitrato irrituale.
La natura negoziale del lodo irrituale non comporta l'applicazione di tutte le norme dettate in tema di contratto, trattandosi di atto dotato di una propria disciplina e non soggetto alle regole di impugnativa negoziale previste dal codice civile; l'azione di impugnazione del lodo irrituale è assimilabile a quella prevista per il lodo rituale, con sostanziale sovrapposizione delle cause di invalidità.
Il lodo contrattuale è annullabile esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dall'art. 808 ter, co. 2, cod. proc. civ., fra i quali l'invalidità della convenzione di arbitrato, l'omessa nomina degli arbitri nelle forme e nei modi stabiliti dalla convenzione, la pronuncia di chi non poteva essere nominato arbitro, l'inosservanza delle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo e la violazione del principio del contraddittorio.
Nel lodo irrituale gli errori in procedendo o in iudicando rilevano soltanto a condizione che si risolvano in cause di invalidità, e cioè in incapacità o vizi del consenso, mentre non possono essere fatte valere censure attinenti a presunti vizi di giudizio sul dictum, propri dell'impugnazione del lodo rituale.
Il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di giudizio o di diritto, ma solo per i vizi che possono inficiare ogni manifestazione di volontà negoziale, quali l'errore di fatto, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti o dell'arbitro, configurando eccezione il solo errore percettivo di diritto, cadente sulla sussistenza o sulla vigenza della norma.
La manifesta iniquità della determinazione può assumere rilievo soltanto sotto il profilo del dolo quale vizio della volontà degli arbitri.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Vibo Valentia, 25 Agosto 2026, N. 636, «Tribunale di Vibo Valentia, 25 agosto 2026, n. 636», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vibo-valentia-25-agosto-2026-n-636/