Tribunale di Venezia, 24 dicembre 2025, n. 6225
Massima
L'eccezione di compromesso costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alla preclusione di cui all'art. 167 cod. proc. civ., e deve essere proposta dal debitore ingiunto nel primo atto difensivo utile, ossia nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
La sussistenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore la facoltà di promuovere il procedimento monitorio dinanzi al giudice ordinario, dovendo l'eccezione di arbitrato essere sollevata dal debitore nel successivo giudizio di opposizione.
La clausola compromissoria che devolve ad un collegio arbitrale le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del contratto comprende anche le questioni relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e all'eventuale responsabilità per inadempimento, trattandosi di profili inerenti all'applicazione dell'accordo negoziale.
Ai fini della validità della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ex art. 1341 cod. proc. civ., è sufficiente il richiamo specifico alle singole clausole da approvarsi separatamente, senza necessità di una riproduzione integrale del loro contenuto, purché la modalità di redazione sia idonea ad attirare l'attenzione del contraente aderente sulla portata della pattuizione.
La previa trasmissione del testo contrattuale contenente la clausola compromissoria e la successiva sottoscrizione senza contestazioni da parte del contraente aderente, unitamente all'apposizione della doppia firma con richiamo specifico alle clausole oggetto di separata approvazione, soddisfano i requisiti di forma previsti dall'art. 1341 cod. civ. per le clausole vessatorie nei rapporti tra imprese commerciali.
La clausola che prevede espressamente che il collegio arbitrale operi quale "arbitro rituale di diritto" secondo la disciplina del codice di procedura civile configura inequivocabilmente un arbitrato di natura rituale, con conseguente attività sostitutiva della funzione giurisdizionale.
Note Metodologiche
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