Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 27 dicembre 2025, n. 34228

Cassazione — I Civ.

Massima

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il soggetto che intenda far valere la nullità del lodo ex art. 829 n. 9 cod. proc. civ. per violazione del contraddittorio deve specificare le ragioni della censura, non potendo limitarsi alla mera affermazione della propria estraneità al giudizio arbitrale, essendo tenuto a confutare nel merito le statuizioni degli arbitri contestate.
In materia di obbligazione solidale passiva e giudizio arbitrale, la responsabilità solidale degli amministratori non comporta inscindibilità delle cause né dà luogo a litisconsorzio necessario, potendo il creditore rivalersi per l'intero nei confronti di ogni singolo coobbligato anche in sede arbitrale, salvo che le distinte posizioni dei condebitori presentino obiettiva interrelazione strutturale sul piano del diritto sostanziale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 27 Dicembre 2025, N. 34228, «Cass., Sez. I Civ., 27 dicembre 2025, n. 34228», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-27-dicembre-2025-n-34228-1768914850-3465/

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