Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Termini Imerese, 24 dicembre 2025, n. 1731

Tribunale di Termini Imerese

Massima

L'eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, sollevata per la prima volta nella memoria istruttoria e non nella comparsa di costituzione e risposta, è inammissibile per tardività.
La clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, che prevede il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie tra i proprietari o tra questi e l'amministratore relative all'applicazione del regolamento stesso, non può essere fatta valere tardivamente nel corso del giudizio di impugnazione della delibera assembleare, dovendo l'eccezione essere proposta nella prima difesa utile a pena di decadenza.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario fondata sulla clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, sollevata per la prima volta nella memoria istruttoria e non nella comparsa di costituzione e risposta, è inammissibile per tardività.
La clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale, che prevede il deferimento ad un collegio arbitrale delle controversie tra i proprietari o tra questi e l’amministratore relative all’applicazione del regolamento stesso, non può essere fatta valere tardivamente nel corso del giudizio di impugnazione della delibera assembleare, dovendo l’eccezione essere proposta nella prima difesa utile a pena di decadenza.

Come citare

Tribunale di Termini Imerese, 24 Dicembre 2025, N. 1731, «Tribunale di Termini Imerese, 24 dicembre 2025, n. 1731», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-termini-imerese-24-dicembre-2025-n-1731-1770826161-9699/

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