Tribunale di Venezia, 23 febbraio 2026, n. 2497
Tribunale
di Venezia
Massima
La domanda di arbitrato tempestivamente proposta non impedisce il decorso del termine decadenziale previsto per l'impugnazione della delibera assembleare ai sensi dell'art. 2388, co. 4, cod. civ., qualora il procedimento arbitrale sia dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 816 septies cod. proc. civ. e il successivo giudizio ordinario sia instaurato oltre la scadenza del predetto termine, atteso che l'inefficacia degli atti del procedimento improcedibile si estende anche agli effetti sostanziali, salve specifiche deroghe normative, non applicandosi in materia di decadenza l'effetto interruttivo proprio della prescrizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 23/02/2026, n. 2497, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-23-febbraio-2026-n-2497-1777282737-1476/