Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Treviso, decr. 21 luglio 2026 (R.G. 00003477/2026)

Tribunale di Treviso

Massima

Il compenso dovuto all'arbitro unico per l'attività svolta è determinato dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ., con valutazione di congruità avuto riguardo alla natura della controversia, al suo valore, anche indeterminabile, e all'attività professionale concretamente prestata.
Il pagamento del compenso e delle spese di funzionamento liquidati in favore dell'arbitro è posto a carico delle parti in solido tra loro ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Treviso, 21 Luglio 2026, «Tribunale di Treviso, decr. 21 luglio 2026 (R.G. 00003477/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-treviso-decr-21-luglio-2026-r-g-00003477-2026/

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