ordinanza
Tribunale di Milano, ord. 21 luglio 2026 (R.G. 00025765/2026)
Tribunale di Milano
Massima
La sussidiarietà del provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. deve essere valutata rispetto alle tutele concedibili dal giudice ordinario e non rispetto a quelle concedibili in sede arbitrale.
Quando il merito della controversia è devoluto ad arbitri, il requisito dell'urgenza cautelare va apprezzato in relazione al tempo occorrente per la definizione del giudizio arbitrale, con la conseguenza che tale requisito deve essere escluso ove le valutazioni svolte in sede cautelare siano esattamente le medesime, e fondate sui medesimi elementi, di quelle proprie del giudizio arbitrale di merito e questo non sia destinato a protrarsi per anni.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 21 Luglio 2026, «Tribunale di Milano, ord. 21 luglio 2026 (R.G. 00025765/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-ord-21-luglio-2026-r-g-00025765-2026/