Tribunale di Torino, 3 febbraio 2026, n. 629
Tribunale
di Torino
Massima
L'arbitrato irrituale è idoneo a conoscere delle domande di accertamento del credito ma non può essere la sede di domande di condanna al pagamento, le quali restano nella competenza del giudice ordinario.
Una volta che l'arbitro irrituale abbia accertato l'esistenza di un debito, il creditore che intenda ottenere un titolo esecutivo a fronte dell'inadempimento del debitore deve necessariamente rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Torino, 03/02/2026, n. 629, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-3-febbraio-2026-n-629-1774522926-3610/