Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Torino, 3 febbraio 2026, n. 629

Tribunale di Torino

Massima

L'arbitrato irrituale è idoneo a conoscere delle domande di accertamento del credito ma non può essere la sede di domande di condanna al pagamento, le quali restano nella competenza del giudice ordinario.
Una volta che l'arbitro irrituale abbia accertato l'esistenza di un debito, il creditore che intenda ottenere un titolo esecutivo a fronte dell'inadempimento del debitore deve necessariamente rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’arbitrato irrituale è idoneo a conoscere delle domande di accertamento del credito ma non può essere la sede di domande di condanna al pagamento, le quali restano nella competenza del giudice ordinario.
Una volta che l’arbitro irrituale abbia accertato l’esistenza di un debito, il creditore che intenda ottenere un titolo esecutivo a fronte dell’inadempimento del debitore deve necessariamente rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.

Come citare

Tribunale di Torino, 3 Febbraio 2026, N. 629, «Tribunale di Torino, 3 febbraio 2026, n. 629», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-3-febbraio-2026-n-629-1774522926-3610/

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