Tribunale di Termini Imerese, 28 febbraio 2026, n. 419
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte. Tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza di detta clausola, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
In mancanza di un'espressa indicazione delle parti di devolvere la controversia ad un arbitrato irrituale, la clausola compromissoria che indichi la generica volontà di deferire ad arbitri la controversia va interpretata, ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ., come relativa ad arbitrato rituale. Costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dalla convenzione arbitrale, il riferimento alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal cod. proc. civ.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non è soggetta all'onere della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341 cod. civ. quando il contratto non risulti predisposto per regolare una serie indefinita di rapporti negoziali, ma con esclusivo riguardo al singolo rapporto contrattuale. La disciplina delle clausole vessatorie opera, a tutela del contraente debole, nei soli casi di contratti con condizioni generali predisposte da uno dei contraenti o di contratti stipulati mediante moduli o formulari, e non quando il contratto costituisca espressione della comune volontà delle parti.
Note Metodologiche
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