Massima
L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata sulla sussistenza di una convenzione di arbitrato costituisce eccezione non rilevabile d'ufficio che deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 2 Marzo 2026, N. 1785, «Tribunale di Milano, 2 marzo 2026, n. 1785», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-2-marzo-2026-n-1785-1777282737-2890/