sentenza
Tribunale di Siracusa, 18 giugno 2026, n. 1296
Tribunale di Siracusa
Massima
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende alla controversia relativa al contratto preliminare di assegnazione dell'immobile, giacché il socio è titolare di due distinti rapporti, l'uno di carattere associativo e l'altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende alla controversia relativa al contratto preliminare di assegnazione dell’immobile, giacché il socio è titolare di due distinti rapporti, l’uno di carattere associativo e l’altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
Come citare
Tribunale di Siracusa, 18 Giugno 2026, N. 1296, «Tribunale di Siracusa, 18 giugno 2026, n. 1296», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siracusa-18-giugno-2026-n-1296/