Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Siena, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00002053/2025)

Tribunale di Siena

Massima

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri secondo il meccanismo di cui all'art. 810 c.p.c. e l'intervento del presidente della camera di commercio ai soli fini della nomina del terzo arbitro in caso di disaccordo configura un arbitrato ad hoc e non un arbitrato amministrato.
L'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza.
La clausola compromissoria per arbitrato ad hoc è valida anche in assenza dell'indicazione del regolamento arbitrale applicabile, in quanto nessuna norma prevede tale requisito.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria che prevede la nomina degli arbitri secondo il meccanismo di cui all’art. 810 c.p.c. e l’intervento del presidente della camera di commercio ai soli fini della nomina del terzo arbitro in caso di disaccordo configura un arbitrato ad hoc e non un arbitrato amministrato.
L’exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza.
La clausola compromissoria per arbitrato ad hoc è valida anche in assenza dell’indicazione del regolamento arbitrale applicabile, in quanto nessuna norma prevede tale requisito.

Come citare

Tribunale di Siena, 18 Giugno 2026, «Tribunale di Siena, ord. 18 giugno 2026 (R.G. 00002053/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siena-ord-18-giugno-2026-r-g-00002053-2025/

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