Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 31 luglio 2026 (R.G. 00000713/2026)

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Massima

L'art. 818 cod. proc. civ., nel testo riformato, consente alle parti di attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali.
Deve escludersi la competenza arbitrale a emettere provvedimenti cautelari nell'ipotesi in cui la clausola arbitrale sia stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore della riforma che ha introdotto tale potere, e ciò anche quando il regolamento richiamato dalla clausola consenta, a seguito di una modifica recettiva della riforma, l'emissione di provvedimenti cautelari, dovendosi valorizzare l'intenzione delle parti al momento della stipulazione dell'accordo arbitrale.
Qualora la clausola statutaria che rimette a un collegio di probiviri tutte le controversie tra i soci e tra questi e l'ente sia anteriore alla riforma, sui procedimenti cautelari sussiste la competenza dell'autorità giurisdizionale.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 31 Luglio 2026, «Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ord. 31 luglio 2026 (R.G. 00000713/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-santa-maria-capua-vetere-ord-31-luglio-2026-r-g-00000713-2026/

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