ordinanza
Tribunale di Rovigo, ord. 10 agosto 2026 (R.G. 00000394/2026)
Tribunale di Rovigo
Massima
La procedura di exequatur del lodo si svolge in assenza di contraddittorio senza che ciò determini lesione del diritto di difesa, poiché il decreto dichiarativo dell'esecutività è sindacabile sia nell'ambito dell'impugnazione per nullità, sia mediante il reclamo previsto dall'art. 825, co. 3, cod. proc. civ., esteso anche al decreto di concessione dell'exequatur.
Con il reclamo avverso il decreto pronunciato sull'istanza di exequatur possono essere denunciati i vizi riguardanti gli adempimenti preordinati all'esecutorietà del lodo, quali l'istanza di parte, il deposito del lodo nelle forme previste e l'allegazione della convenzione di arbitrato, nonché quelli relativi al riscontro dei presupposti formali del lodo, fra cui il suo carattere rituale e la sottoscrizione degli arbitri.
I vizi attinenti alla regolarità formale del titolo arbitrale e all'attestazione di conformità all'originale del lodo sono denunciabili esclusivamente mediante il reclamo ex art. 825, co. 3, cod. proc. civ., e non sono surrogabili attraverso l'opposizione a precetto, la quale ha ad oggetto la contestazione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Il lodo arbitrale possiede, fin dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ., e può essere impugnato per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 827, co. 2, cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Rovigo, 10 Agosto 2026, «Tribunale di Rovigo, ord. 10 agosto 2026 (R.G. 00000394/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rovigo-ord-10-agosto-2026-r-g-00000394-2026/