ordinanza
Tribunale di Roma, ordinanza del 3 febbraio 2026
Tribunale di Roma
Massima
Ai sensi dell'art. 810 c.p.c., l'autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina secondo le modalità stabilite.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 810 c.p.c., l’autorità giudiziaria è competente a nominare il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina secondo le modalità stabilite.
Come citare
Tribunale di Roma, 3 Febbraio 2026, «Tribunale di Roma, ordinanza del 3 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ordinanza-del-3-febbraio-2026-1774522926-2538/