Massima
La cassazione della sentenza d'appello che aveva annullato un lodo arbitrale determina la reviviscenza del lodo stesso e delle obbligazioni in esso contenute, con la conseguenza che le somme versate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata possono essere trattenute a titolo di parziale adempimento delle obbligazioni derivanti dal lodo confermato in sede di rinvio, per compensazione o imputazione del pagamento a diverso titolo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La cassazione della sentenza d’appello che aveva annullato un lodo arbitrale determina la reviviscenza del lodo stesso e delle obbligazioni in esso contenute, con la conseguenza che le somme versate in esecuzione della sentenza d’appello successivamente cassata possono essere trattenute a titolo di parziale adempimento delle obbligazioni derivanti dal lodo confermato in sede di rinvio, per compensazione o imputazione del pagamento a diverso titolo.
Come citare
Tribunale di Monza, 3 Febbraio 2026, N. 243, «Tribunale di Monza, 3 febbraio 2026, n. 243», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-monza-3-febbraio-2026-n-243-1774522926-9193/