Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ordinanza del 19 febbraio 2026

Tribunale di Roma

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal liquidatore nella procedura di liquidazione giudiziale nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 255 del codice della crisi d'impresa (già art. 146 della legge fallimentare), atteso che tale azione ha natura unitaria e inscindibile, confluendo in essa sia l'azione sociale ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. sia l'azione dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 cod. civ.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal liquidatore nella procedura di liquidazione giudiziale nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 255 del codice della crisi d’impresa (già art. 146 della legge fallimentare), atteso che tale azione ha natura unitaria e inscindibile, confluendo in essa sia l’azione sociale ai sensi dell’art. 2393 cod. civ. sia l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2394 cod. civ.

Come citare

Tribunale di Roma, 19 Febbraio 2026, «Tribunale di Roma, ordinanza del 19 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ordinanza-del-19-febbraio-2026-1775852638-3709/

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