sentenza
Tribunale di Palermo, 19 febbraio 2026, n. 1255
Tribunale di Palermo
Massima
La clausola compromissoria configura una forma di deroga convenzionale alla competenza del giudice statale e si atteggia come eccezione di incompetenza ratione materiae o ratione valoris, soggetta ai termini perentori di cui all'art. 38 cod. proc. civ.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deve sollevare l'eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria nel primo atto difensivo utile, costituito dall'atto di citazione ai sensi dell'art. 645 co. 1 cod. proc. civ., a pena di consolidamento della competenza in capo al giudice adìto.
La competenza arbitrale, fondandosi esclusivamente sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi dell'art. 38 co. 3 cod. proc. civ., potendo le parti escluderla proponendo un giudizio ordinario ovvero non sollevando l'eccezione di arbitrato.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria configura una forma di deroga convenzionale alla competenza del giudice statale e si atteggia come eccezione di incompetenza ratione materiae o ratione valoris, soggetta ai termini perentori di cui all’art. 38 cod. proc. civ.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente deve sollevare l’eccezione di incompetenza fondata sulla clausola compromissoria nel primo atto difensivo utile, costituito dall’atto di citazione ai sensi dell’art. 645 co. 1 cod. proc. civ., a pena di consolidamento della competenza in capo al giudice adìto.
La competenza arbitrale, fondandosi esclusivamente sulla volontà delle parti, non è assimilabile alla competenza funzionale e non è pertanto rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 38 co. 3 cod. proc. civ., potendo le parti escluderla proponendo un giudizio ordinario ovvero non sollevando l’eccezione di arbitrato.
Come citare
Tribunale di Palermo, 19 Febbraio 2026, N. 1255, «Tribunale di Palermo, 19 febbraio 2026, n. 1255», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-palermo-19-febbraio-2026-n-1255-1775852638-4540/