Tribunale di Roma, ord. 9 maggio 2026 (R.G. 00006715/2026)
Massima
La domanda di tutela cautelare ante causam o in corso di causa, avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione di una delibera assembleare impugnata per nullità, è correttamente proposta dinanzi al giudice ordinario anche quando il merito della controversia sia devoluto ad arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, atteso che il procedimento arbitrale, instaurato ai sensi degli artt. 810 e 838-bis cod. proc. civ., costituisce il giudizio di merito pendente nel cui ambito la domanda cautelare si innesta.
La pendenza del giudizio di merito in sede arbitrale non sottrae al giudice ordinario la cognizione della domanda cautelare, e le spese del relativo procedimento seguono la regola della soccombenza.
Note Metodologiche
standard