ordinanza
N. 13542
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 10 maggio 2026, n. 13542

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Ai sensi dell'art. 816-quinquies co. 1 cod. proc. civ., l'intervento volontario e la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.
L'intervento adesivo dipendente nel procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 816-quinquies co. 2 cod. proc. civ., è sempre ammesso senza necessità dell'accordo delle parti e del consenso degli arbitri, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 co. 2 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 816-quinquies co. 3 cod. proc. civ., la successione a titolo particolare nel diritto controverso in un procedimento arbitrale relativo a un rapporto di concessione di pubblico servizio presuppone l'effettivo perfezionamento della cessione anche nei confronti del contraente ceduto; qualora la convenzione di concessione subordini il trasferimento all'approvazione formale dell'ente concedente, la cessione del ramo d'azienda comprensivo della concessione non si perfeziona, nei confronti dell'ente pubblico, fino a quando tale approvazione non sia intervenuta, in ragione del principio dell'intuitus personae che caratterizza il rapporto concessorio.
L'interventore adesivo dipendente nel procedimento arbitrale non ha autonoma legittimazione a impugnare il lodo, potendo soltanto aderire all'impugnazione proposta dalla parte adiuvata; l'inammissibilità dei motivi di impugnazione della parte adiuvata comporta l'assorbimento dei motivi di merito dell'interventore.
L'art. 829 co. 2 cod. proc. civ. (nel testo previgente alla riforma di cui al d.lgs. 40/2006), applicabile ai procedimenti arbitrali attivati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, ammette nel silenzio delle parti l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 10/05/2026, n. 13542, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-10-maggio-2026-n-13542/