ordinanza
N. 13481
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 9 maggio 2026, n. 13481

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per pronuncia fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, l'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fatto affidata agli arbitri, censurabile soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri o per violazione delle norme degli artt. 1362 ss. cod. civ.; colui che impugna il lodo non può pertanto limitarsi a richiamare genericamente le regole ermeneutiche, ma deve specificare i canoni in concreto violati, nonché il punto e il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato.
In materia di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative a indennità, canoni e altri corrispettivi, concernenti la fase esecutiva del rapporto, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e possono essere compromesse in arbitrato rituale, anche in forza di clausole compromissorie stipulate prima dell'entrata in vigore dell'art. 6 co. 2 l. 205/2000, atteso che già l'art. 5 co. 2 l. 1034/1971 prevedeva per tali controversie la giurisdizione del giudice ordinario.
In tema di concessioni di pubblici servizi, lo «spartiacque» tra giurisdizione amministrativa esclusiva e giurisdizione ordinaria deve rinvenirsi nella stipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva; le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, ivi comprese le pretese risarcitorie per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riguardando diritti soggettivi vantati in posizione di parità dal privato nei confronti dell'ente pubblico.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 09/05/2026, n. 13481, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-9-maggio-2026-n-13481/